Art. 15.
(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni).

      1. Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
      2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi e i requisiti minimi dei citati corsi.
      3. Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni coloro che pur non in possesso del titolo di studio di cui al comma 2 dimostrano di avere svolto una delle funzioni ivi richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi di cui ai commi 2 e 5.
      4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, dall'Amministrazione della difesa, dall'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, dall'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro o dagli organismi

 

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paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      5. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
      6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
      7. Coloro che sono in possesso di laurea di ingegneria della sicurezza e protezione, in scienze della sicurezza e protezione, in tecnica della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente o in ingegneria della sicurezza industriale e nucleare sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
      8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17.
      9. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 4, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      10. Le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di tali attività a carico dei partecipanti.
      11. La partecipazione del personale delle amministrazioni pubbliche ai corsi di
 

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formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.